n. 2588 del 16 giugno 2014), l’Autorità di protezione ha statuito sulle relazioni personali fra madre e figlia, sospendendole. N. Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera. Oltre a domandare l’accertamento della denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e la ricusa dei suoi membri – questioni che sono state trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente contesta la sospensione delle relazioni personali.