{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-141_2014-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117959&nX40_KEY=4711079&nTrefferzeile=38&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb8c85ede0f2899cbb9ae4707c805d92"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2014.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la sospensione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:39:08", "Checksum": "6976518d69ac07fdf186c98d7f7c1795", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141\nRegesto:\nReclamo contro la sospensione delle relazioni personali\n\n\n4. Per quanto attiene infine alle relazioni epistolari, la reclamante chiede che le relazioni epistolari vengano ripristinate nell’immediato, “senza che la madre affidataria signora CO 2 intervenga con censure come avvenuto sino ad oggi, od esamini la corrispondenza, la riproduca a terzi o quant’altro”. Postula dunque che venga emanato un “ordine di non esaminare-censurare la posta”, assortito della comminatoria penale di cui all’art. 292 CP (reclamo, pag. 11).\n4.1. Nella sua risoluzione, l’Autorità di protezione ha ritenuto “utile” mantenere la possibilità di comunicazione epistolare, “mezzo che si è dimostrato molto valido per PI 1 per poter porre il necessario distacco dalla madre e nel contempo riuscire a mantenere un canale di comunicazione per lei efficace”, ritenuto che la madre in tale ambito dovrà astenersi dal “far pressione sulla figlia su argomenti analoghi alla regolamentazione delle loro relazioni personali” (risoluzione, pag. 2). Pur non avendo previsto nulla di specifico nel dispositivo della decisione, dalla motivazione della decisione risulta chiaro che l’Autorità di protezione ha inteso autorizzare madre e figlia ad intrattenere contatti epistolari nonostante la sospensione delle relazioni personali (di cui sono una componente, cfr. Schwenzer, BSK ZGB I, 4a ed. 2010, ad art. 273 CC n. 2).\n4.2. Le richieste di emettere un ordine “di non esaminare-censurare la posta”, assortito della comminatoria di cui all’art. 292 CP nei confronti di CO 2 – cui peraltro RE 1 contesta la qualità di parte a codesto procedimento – costituiscono delle nuove domande ai sensi dell’art. 70 cpv. 2 seconda frase LPAmm e sono dunque inammissibili e vanno semmai proposte all’Autorità di protezione.\nLa lettera 29 ottobre 2014, pervenuta in copia a questa Camera dopo il termine dello scambio di allegati – nella quale PI 1 esprime il desiderio di non ricevere più corrispondenza da parte della madre (“Quando vorrò ti scriverò io!”), che RE 1 ritiene non essere opera della minore – sembra essere una risposta indiretta a quanto preteso dalla reclamante in sede di replica (“forse, a questo stadio e per restare oggettivi, una dichiarazione manoscritta della minore che dica apertamente ed espressamente che non vuole ricevere nemmeno la corrispondenza potrebbe fare chiarezza in queste fumose circostanze”, pag. 8). Affinché la corrispondenza epistolare possa rimanere, come auspicato nella risoluzione impugnata, un canale utile e non pregiudizievole per la minore, spetterà all’Autorità di protezione verificare se tale scritto corrisponde effettivamente alle reali intenzioni di PI 1 e, se del caso, sospendere per un certo periodo anche i contatti epistolari.\n4.3. Alla luce di quanto sopra, il reclamo deve essere integralmente respinto.\n5. RE 1 postula l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.\nAi sensi dell’art. 117 CPC, applicabile su rinvio dell’art. 13 LAG, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a), la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b).\nNel caso concreto, dalla documentazione prodotta dall’istante emerge una situazione patrimoniale e finanziaria che può sicuramente essere definita precaria. Le argomentazioni ricorsuali di RE 1 contro la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno 2014 si sono tuttavia rivelate infondate, a tratti irricevibili e finanche temerarie. Il reclamo appariva pertanto sin dall’inizio privo di possibilità di esito favorevole, per cui il beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio deve essere negato.\n6. In considerazione della particolarità del caso concreto, si rinuncia eccezionalmente al prelievo di oneri processuali. RE 1, soccombente, rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo del 1° settembre 2014 è respinto.\n2. L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio è respinta.\n3. Non si riscuotono tasse e spese di giustizia per la procedura in oggetto. RE 1 rifonderà a CO 2 fr. 400.- a titolo di ripetibili.\n4. Notificazione:\nComunicazione:\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}