{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-141_2014-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117959&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb8c85ede0f2899cbb9ae4707c805d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la sospensione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:53", "Checksum": "73a56765bf571ec4aa3efe013988a8bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141\nRegesto:\nReclamo contro la sospensione delle relazioni personali\n\n\n3.4. RE 1 critica in seguito le considerazioni riguardo alla volontà di PI 1 di non avere più rapporti con lei, che a suo avviso vanno contestualizzate. In effetti, dopo che PI 1 nello scritto del 5 novembre 2012 aveva espresso la volontà di mantenere i contatti con RE 1, la stessa è stata di fatto impossibilitata ad esercitarli a seguito dell’impasse dell’Autorità di protezione, del comportamento inadempiente del curatore e dell’assenza di collaborazione da parte della madre affidataria (reclamo, pag. 9). Secondo la reclamante, non si può “considerare vincolante la volontà della minore negante ogni rapporto in quanto la mamma non si è fatta più viva quando questa condizione è stata causata direttamente dal non agire dell’ARP” (reclamo, pag. 9). Oltre alla presa a carico terapeutica di PI 1, RE 1 auspica che vengano ordinati “degli incontri tra madre e figlia ed eventualmente supporto psicologico ove sostanzialmente si deve spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria: solo in questo modo PI 1 potrà riavvicinarsi alla madre (reclamo, pag. 10).\n3.5. Non può essere negato che l’attuale sentimento di rifiuto manifestato da PI 1 nei confronti della madre debba essere contestualizzato nel quadro degli avvenimenti che si sono susseguiti in questi ultimi anni, come del resto è stato fatto nell’ambito della sentenza 4 giugno 2014 di questa Camera (inc. 9.2014.18, in particolare consid. 4), il cui accertamento dei fatti è stato esplicitamente richiamato all’inizio della decisione impugnata.\nTuttavia, la reclamante addossa ogni responsabilità della situazione attuale ai comportamenti di terzi (Autorità di protezione, curatore, madre affidataria), omettendo di considerare che, come accertato nella sentenza di questa Camera già menzionata, lei stessa ha avuto comportamenti contradditori, che hanno reso difficoltosa l’interpretazione delle sue reali intenzioni quanto alle relazioni con la figlia. Si citi ad esempio la sua richiesta – pur dettata, a suo dire, da una errata interpretazione della volontà di PI 1 – all’allora Commissione tutoria di valutare l’opportunità di sospendere sia gli incontri che le telefonate, nell’interesse della figlia (cfr. verbale dell’incontro del 21 agosto 2012, pag. 2). Oppure il fatto che, dopo l’ultimo incontro avvenuto l’8 settembre 2012, RE 1 ha interrotto unilateralmente ogni contatto con la figlia, col curatore e con l’Autorità di protezione sino a dicembre, dapprima per aver “smarrito la tessera telefonica” e in seguito per ferie e assenze all’estero (cfr. e-mail al curatore 26 ottobre 2012; e-mail del precedente patrocinatore all’Autorità di protezione 12 novembre 2012; e-mail del curatore 12 novembre 2012). Alla decisione del curatore di non organizzare più alcun incontro (cfr. scritto del 18 settembre 2012) la reclamante ha manifestato la sua opposizione soltanto mesi dopo, e dopo essere stata sollecitata dall’Autorità di protezione. Anche in precedenza la reclamante aveva avuto comportamenti simili (cfr. ad es. e-mail RE 1 2 maggio 2012; e-mail CO 2 15 giugno 2012).\nQuesti comportamenti, che possono essere imputati solo alla reclamante, devono essere presi in considerazioni per contestualizzare la volontà espressa da PI 1 di non avere più contatti con la madre. Le affermazioni della reclamante, secondo cui dal mese di settembre 2012 “il non farsi viva non dipendeva dalla volontà della signora RE 1” (reclamo, pag. 9), non corrispondono a quanto risulta dall’incarto e non possono pertanto essere condivise in questa sede. Di conseguenza, non può essere accolta la richiesta di supporto psicologico – oltre a quello già disposto in favore della minore – allo scopo di “spiegare alla minore che il distacco non è dovuto alla volontà della mamma ma piuttosto all’agire dell’autorità”, del curatore e della madre affidataria (reclamo, pag. 10), poiché ciò non corrisponde al vero. Anche a tale riguardo il reclamo è destinato all’insuccesso.\n3.6. Con riferimento alla presa a carico psicologica di PI 1 da parte della dott. __________, l’insorgente fa presente che la specialista “non ha mai potuto instaurare un buon feeling” tra la minore e la madre naturale, oltre ad esprimere una serie di critiche all’Autorità di protezione “per non aver mai effettuato una valutazione quanto al cambio di specialista con l’inserimento del dott. __________ – __________ che si è sempre detto disposto a seguire la minore” (replica, pag. 11). Chiede dunque se e quando l’Autorità di protezione ha valutato un cambio di terapeuta per PI 1, da quanto tempo la minore è seguita da tale specialista, se il consenso della madre naturale è stato richiesto, se la madre naturale è stata aggiornata dell’evolversi della presa a carico (replica, pag. 12).\n3.7. Le critiche riguardanti la presa a carico psicologica di PI 1 e l’operato della dott. __________ (che si occupa della minore dal settembre 2007) e le relative richieste formulate all’Autorità di protezione esulano completamente dal tema del presente reclamo e si appalesano inammissibili.\nA tal proposito il reclamo si rivela a tratti finanche temerario, nella misura in cui dapprima RE 1 rivendica il merito di aver “personalmente trovato la specialista, signora __________” (replica, pag. 10), per poi chiedere, a due pagine di distanza, da quanto tempo la minore è seguita dalla suddetta specialista e se per tale presa a carico psicologica sia stato richiesto il suo consenso (replica, pag. 12).\nSu tali considerazioni, del tutto prive di consistenza, non occorre dunque soffermarsi ulteriormente."}