{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-141_2014-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117959&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb8c85ede0f2899cbb9ae4707c805d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la sospensione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:53", "Checksum": "73a56765bf571ec4aa3efe013988a8bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141\nRegesto:\nReclamo contro la sospensione delle relazioni personali\n\n\n2.5. RE 1 contesta in seguito che CO 2 possa proporre “una propria conclusione relativa all’esito del reclamo, chiedendo che lo stesso venga respinto”, in quanto non si può considerare che la madre affidataria sia direttamente toccata/lesa nei propri diritti (replica, pag. 2). In base alle norme di procedura amministrativa applicabili, la reclamante chiede “che le osservazioni depositate dalla madre affidataria vengano esaminate per quanto sono le censure a lei mosse, ma che in nessun modo la stessa possa depositare una propria richiesta quanto all’esito del reclamo” (replica, pag. 3).\n2.6. Richiamandosi alle norme generali di procedura amministrativa, la reclamante omette di considerare il contenuto delle norme processuali particolari previste in questo ambito dal Codice civile, in particolare le facoltà di partecipazione al procedimento conferite anche alle “persone vicine all’interessato” (cfr. art. 450 cpv. 2 n. 2 CC), ovvero le persone che conoscono bene l'interessato e che, grazie alle loro qualità e ai rapporti regolari intrattenuti, sembrano adatte a rappresentare i suoi interessi. Tra le persone vicine all'interessato rientrano i genitori, i figli, altre persone legate strettamente da parentela o amicizia, il coniuge, il partner registrato, il convivente, ma anche il curatore, il medico, l'assistente sociale, la persona di fiducia ai sensi dell'art. 432 CC, il sacerdote, il pastore o altri che si sono occupati dell'interessato (Steck, BSK Erw. Schutz, art. 450 CC n. 33; Steck, CommFam Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 24; DTF 114 II 213, consid. 3), od ogni altra persona che se ne sia occupata o l'abbia curata e che non è parte alla procedura davanti all'autorità di protezione (Sentenza CDP del 28 gennaio 2014, inc. 9.2013.286, consid. 2). L'esistenza di un rapporto giuridico tra le due parti non è tuttavia necessaria; è determinante piuttosto il legame di fatto. La legittimazione della persona vicina all'interessato non presuppone necessariamente la salvaguardia degli interessi di quest'ultimo (Messaggio concernente la modifica del CC, protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione del 28 giugno 2006, FF 2006 pag. 6471; Steck, CommFam Protection de l'adulte, art. 450 CC n. 25; cfr. anche DTF 121 III 1 consid. 2a).\nNel caso concreto CO 2, madre affidataria di PI 1 da quasi 10 anni (l’affidamento su base volontaria avendo preso inizio nel gennaio 2005) non può non essere considerata persona vicina alla minore. La sua legittimazione a contestare le richieste contenute nel reclamo è dunque fuori discussione ai sensi delle norme indicate.\n3. Nel suo reclamo RE 1 critica le conclusioni cui giunge l’Autorità di protezione, ritenendo che in concreto essa abbia accertato in maniera errata i fatti pertinenti e non abbia preso in considerazione tutte le circostanze rilevanti.\n3.1. Dopo aver richiamato i principi applicabili, nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha considerato che le relazioni tra PI 1 – ormai 14enne – e la madre “sono state di fatto interrotte” e che “a più riprese PI 1 ha espresso la propria volontà di non avere contatti diretti con la madre” (risoluzione, pag. 2). Sebbene l’Autorità di protezione ritenga che “tale espressione scaturisca in parte da un sentimento di disagio e di dolore per il rifiuto recepito da PI 1 da parte della madre, lo stesso è stato chiaramente manifestato e deve essere pertanto preso in considerazione” (risoluzione, pag. 2). L’Autorità di protezione ha poi considerato le difficili dinamiche che negli ultimi tre anni hanno caratterizzato le relazioni personali tra l’insorgente e la figlia, ritenendo che “un mantenimento delle stesse porterebbe certamente pregiudizio alla minore” (risoluzione, pag. 2).\nL’Autorità di protezione ha ritenuto che un futuro riavvicinamento madre-figlia sarà condizionato da una necessaria elaborazione, da parte di PI 1, della propria situazione familiare e dei rapporti con l’insorgente, attraverso una presa a carico psicologica già disposta in suo favore. Secondo l’Autorità, limitarsi a modificare l’estensione e le modalità delle relazioni personali sarebbe insufficiente, in quanto “le relazioni personali attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già insopportabili per PI 1” (risoluzione, pag. 2).\n3.2. Secondo la reclamante, l’accertamento dei fatti operato dall’Autorità di protezione è manifestamente inesatto, nella misura in cui si afferma che “le relazioni personali attualmente previste sono estremamente ridotte, ma già insopportabili per PI 1”, mentre di fatto negli ultimi due anni non vi sono state del tutto relazioni personali (reclamo, pag. 10; replica, pag. 12).\n3.3. La critica è priva di consistenza. Nell’evocare le relazioni personali “attualmente previste”, l’Autorità di protezione fa riferimento all’assetto ancora formalmente in essere prima dell’emanazione della decisione qui impugnata (consistente in visite a cadenza mensile), nonostante di fatto dall’8 settembre 2012, data dell’ultimo incontro, le relazioni personali madre-figlia non fossero di fatto più state esercitate. Tale accertamento non può dunque essere considerato errato."}