{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-12-02", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-141_2014-12-02.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=117959&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=42&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "bb8c85ede0f2899cbb9ae4707c805d92"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.141"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Reclamo contro la sospensione delle relazioni personali"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:53", "Checksum": "73a56765bf571ec4aa3efe013988a8bb", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 02.12.2014 9.2014.141\nRegesto:\nReclamo contro la sospensione delle relazioni personali\n\n\nN. Con reclamo del 1° settembre 2014 RE 1 è nuovamente insorta dinnanzi a questa Camera. Oltre a domandare l’accertamento della denegata giustizia da parte dell’Autorità di protezione e la ricusa dei suoi membri – questioni che sono state trattate separatamente vista la differente competenza decisionale (cfr. art. 48 lett. f n. 1, 2 e 7 LOG) e le diverse parti coinvolte – nel suo memoriale l’insorgente contesta la sospensione delle relazioni personali. RE 1 ritiene che l’Autorità di protezione abbia accertato in maniera inesatta, incompleta ed arbitraria i fatti pertinenti e postula che le relazioni personali con la madre siano immediatamente ripristinate, sia sotto forma di incontri che in via epistolare e telefonica. Chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria.\nO. Nelle sue osservazioni del 22 settembre 2014 l’Autorità di protezione si riconferma nella propria decisione, postulando la reiezione del gravame. Con osservazioni 30 settembre 2014 anche la madre affidataria, CO 2, ha chiesto la reiezione del reclamo, contestando gli attacchi a lei rivolti.\nP. Del successivo scambio di allegati si dirà, se del caso, nei considerandi di diritto.\nQ. Il 7 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha trasmesso a questa Camera lo scritto 29 ottobre 2014 di PI 1 alla madre, nel quale la minore afferma di non voler più ricevere pacchi o lettere da parte sua. In data 11 novembre 2014 RE 1 ha presentato delle osservazioni spontanee a tale scritto, mettendo in dubbio che lo stesso fosse opera di PI 1. In seguito, l’Autorità di protezione ha comunicato il pensionamento di CURA 1 e la richiesta all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di voler reperire un curatore ufficiale per PI 1.\nConsiderato\nin diritto\n1. Con l'entrata in vigore della modifica del 19 dicembre 2008 del Codice civile (in materia di protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto di filiazione), l’autorità giudiziaria competente per giudicare i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione concernenti maggiorenni e minorenni è la Camera di protezione del Tribunale di appello, che giudica nella composizione di un giudice unico (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC; art. 48 lett. f n. 7 LOG; art. 2 cpv. 2 LPMA).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Nel suo reclamo, RE 1 censura la risoluzione n. 2588/2014 del 16 giugno 2014 con cui l’Autorità di protezione ha sospeso le relazioni personali fra lei e la figlia PI 1.\n2.1. L’insorgente contesta anzitutto la validità formale della risoluzione impugnata, nella misura in cui manca la firma della presidente (nonostante vi sia dattiloscritto il suo nome), “ed al suo posto vi è la sigla «pp» e poi una firma non riconoscibile”, non essendo dato di sapere a chi la presidente abbia dato procura di firmare atti al suo posto (reclamo, pag. 5-6).\n2.2. La censura non può essere seguita. Emerge infatti dagli atti che la risoluzione in questione è stata effettivamente sottoscritta da una persona che era legittimata a farlo validamente, ovvero il sostituto della presidente. Ritenere nulla la risoluzione solo poiché il firmatario non ha esplicitato il suo nome o per aver indicato di firmare “per procura” (piuttosto che il più corretto “in absentia”) costituirebbe senz’altro un formalismo eccessivo. Su tale punto il reclamo deve essere dunque disatteso.\n2.3. La reclamante sostiene poi che la risoluzione adottata dall’Autorità di protezione sia arbitraria poiché, al momento in cui la decisione è stata adottata, l’incarto non si trovava fisicamente presso i suoi uffici ma era presso questa Camera. La decisione sarebbe quindi stata emanata “a naso e con ricordi che potrebbero essere confusi”, senza poter esaminare minuziosamente gli atti e misconoscendo lo stato di fatto reale (pag. 7-8).\n2.4. Nemmeno questa critica può essere condivisa. Come peraltro affermato dall’Autorità di protezione nelle sue osservazioni, il fatto che l’incarto originale non si trovasse presso di lei ancora non significa che lo stesso non fosse presente in copia o su supporto informatico. Inoltre, il caso di PI 1 è pendente presso l’Autorità di protezione da svariati anni, ragion per cui non si può sostenere che esso non fosse noto alla stessa (come ha anche indicato all’inizio della risoluzione impugnata: “la situazione è ben nota a tutte le parti interessate”, pag. 1). Per il resto, l’erronea o arbitraria constatazione dei fatti deve essere fatta valere e comprovata con riferimento ad un accertamento preciso, non in maniera aprioristica e del tutto generale, sulla base di una presunta cattiva conoscenza dell’incartamento. La censura generica di arbitrarietà della risoluzione deve dunque essere respinta."}