3.3. La curatela di rappresentanza ai sensi dell’art. 394 e 395 CC è peraltro l’unica misura adeguata per proteggere la signora RE 1, in quanto prevede la rappresentanza della medesima nell’ambito della gestione patrimoniale e la conseguente privazione dell’accesso ai conti bancari e postali a lei intestati, così che quest’ultimi verranno gestiti esclusivamente dal curatore (il quale metterà a disposizione della curatelata importi adeguati per il suo sostentamento corrente, così come precisato nella decisione impugnata al punto 3 del dispositivo).