4.1 e 4.2, e Messaggio, pag. 6465-6466). 3.Nel caso in esame, contrariamente a quanto fatto valere dalla reclamante, l’istituzione della curatela di rappresentanza a suo favore è assolutamente necessaria, ragione per la quale la decisione impugnata merita conferma. 3.1. Occorre innanzitutto sottolineare che il bisogno di aiuto, quale condizione per l’istituzione di una misura di protezione ai sensi dell’art. 388 CC, è stato riconosciuto dalla reclamante, avendo ella stessa dato avvio alla relativa procedura di protezione nei suoi confronti mediante la sua richiesta 25 febbraio 2014.