L’istituzione di una misura è esclusa nei casi di semplice disagio finanziario, nella caso in cui spetta all’assistenza sociale intervenire; se tuttavia l'interessato omette di fare i passi necessari per ottenere prestazioni assistenziali a causa di una deficienza caratteriale, l’adozione di una misura protettiva può entrare in considerazione (Schmid, Erwachsenenschutz Kommentar, ad art. 390 CC n. 8; BSK Erw. Schutz, Henkel, art. 390 CC n. 18; Meier/Lukic, Introduction au nouveau droit de la protection de l’adulte, n. 404, pag. 192-193). L’esistenza di uno stato di debolezza non è ancora sufficiente per giustificare l’adozione di una misura: