L’art. 390 CC elenca i presupposti per l’istituzione di una curatela. In particolare, l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (art. 390 cpv. 1 n. 1 CC). 2.1. Cause della curatela, ai sensi della norma menzionata, possono essere tre alternativi stati di debolezza, ovvero una disabilità mentale, una turba psichica o un analogo stato di debolezza; l’elenco è esaustivo (CommFam Protection de l’adulte, Meier, art. 390 CC n. 25; Meier, Les nouvelles curatelles;