7.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e quindi andrebbero poste a carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e dell’avv. CO 2. Tuttavia, ritenuto che l’Autorità di protezione ha omesso di definire con la curatrice la sua remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato come prescritto dall’art. 16 ROPMA, nel caso specifico si ritiene giustificato suddividere diversamente il carico di tasse spese e ripetibili che vanno rifuse ai reclamanti. 8.Visto l’esito del reclamo e la rifusione di ripetibili la domanda di assistenza giudiziaria di RE 1 deve essere considerata priva d’oggetto (cfr.