9.2013.61, consid. 4) Pertanto all’avv. CO 2 non deve essere imposta l’IVA per le prestazioni fornite nel caso in esame. 6. Alla luce di quanto sopra esposto, il reclamo va accolto e la decisione impugnata modificata come richiesto dai reclamanti, senza tuttavia riconoscere l’imposizione dell’IVA. Ragion per cui la nota d’onorario dell’avv. CO 2 viene ricondotta a fr. 413.20, pari a una mercede di fr. 355.20 (ore 8.88 a fr. 40.-/h.) e spese di fr. 58.-. 7.Tasse e spese di giustizia seguono la soccombenza e quindi andrebbero poste a carico, in ragione di metà ciascuno, dell’Autorità di protezione e dell’avv. CO 2.