In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1). Al capoverso 2 della medesima norma è indicato che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. Nella decisione di istituzione della curatela e di nomina della curatrice né è indicato il compenso previsto, né si fa riferimento all’esigenza di nominare un legale a dipendenza della complessità del mandato.