Esperienza che inoltre, alla luce degli eventi, non ha potuto essere messa a frutto dalla curatrice, essendo PI 1 deceduta il 2014, solo 27 giorni dopo l’istituzione della misura di protezione a suo favore. L’Autorità di protezione ribadisce in duplica di aver ritenuto necessario nominare un avvocato poiché “se la curatelata non fosse deceduta, la curatela avrebbe sicuramente avuto risvolti legali assai complessi, a conferma che la scelta fatta dall’ARP era più che fondata”. A questo Giudice nemmeno tale giustificazione appare pertinente: