RE 1 ha pure chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria. F.In data 16 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta, sostenendo l’applicazione dell’art. 18 cpv. 1 ROPMA, disposto secondo il quale nel caso in cui si imponga il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. L’Autorità di protezione è dell’avviso che nel caso specifico la complessità della situazione esigeva l’applicazione di tale disposto.