{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-133_2015-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119280&nX40_KEY=4921729&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22daaa5a713df822e2eb336514ac3624"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.05.2015 9.2014.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede curatore avvocato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:24:34", "Checksum": "b1302581c4d17ad5327a9fd0217f3c8e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.05.2015 9.2014.133\nRegesto:\nMercede curatore avvocato\n\n\nPer l'art. 17 ROPMA l’indennità è stabilita tenendo conto dell’estensione e della complessità dei compiti conferiti (cpv. 1); è riconosciuta un’indennità compresa fra i fr. 40.– e i fr. 80.– l’ora (cpv. 3); il curatore è tenuto ad informare tempestivamente l’autorità di protezione qualora l’impegno supera il tempo lavoro concordato all’assunzione del mandato (cpv. 3); per le trasferte con autoveicoli viene riconosciuta un’indennità di fr. 0.60/km; per le altre il costo del biglietto di seconda classe dei mezzi di trasporto pubblici e, ove indicato dal criterio di economicità, eventuali abbonamenti (cpv. 4).\nAi sensi dell’art. 18 ROPMA se per l’adempimento di compiti particolari si impone il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata al relativo ramo di attività. L’onorario può in tal caso essere ridotto del 30% se la situazione economica del pupillo lo giustifica.\n3. Nel caso in esame, contestato dai reclamanti è l’onorario non tanto nell’esposizione delle ore impiegate o delle spese da rimborsare, bensì nell’applicazione di una tariffa oraria di fr. 180.00/h., corrispondente alla tariffa di avvocato. I reclamanti pretendono che la gestione della curatela della madre, oltre ad essere durata meno di un mese, non abbia nemmeno comportato per la curatrice difficoltà tali da giustificare il pagamento di fr. 1'598.40 di onorario, pari a 8,88 h. a fr. 180.00/h. .\nAl contrario, invece, Autorità di protezione e curatrice sostengono che la curatela avrebbe necessitato di particolari conoscenze giuridiche, a causa delle dinamiche famigliari problematiche.\nA parte tale aspetto, in nessun modo Autorità di protezione e curatrice dimostrano tuttavia che l’esperienza e la competenza di un legale fosse necessaria per gestire la situazione della curatelata. Esperienza che inoltre, alla luce degli eventi, non ha potuto essere messa a frutto dalla curatrice, essendo PI 1 deceduta il 2014, solo 27 giorni dopo l’istituzione della misura di protezione a suo favore.\nL’Autorità di protezione ribadisce in duplica di aver ritenuto necessario nominare un avvocato poiché “se la curatelata non fosse deceduta, la curatela avrebbe sicuramente avuto risvolti legali assai complessi, a conferma che la scelta fatta dall’ARP era più che fondata”. A questo Giudice nemmeno tale giustificazione appare pertinente: nella valutazione dell’adeguatezza della mercede non va immaginato quello che potrà essere il mandato in futuro, bensì occorre valutare il lavoro svolto in concreto. L’Autorità di protezione peraltro, nell’approvazione della mercede, è tenuta a valutare, anche nel caso in cui siano state necessarie competenze particolari e specifiche in un preciso settore, quante ore siano state impiegate dal curatore in tale ambito e quante invece nella veste di “semplice” curatore, separando quindi il rimborso della mercede nella parte che viene retribuita ai sensi degli artt. 16 e 17 ROPMA da quella che va rimborsata in virtù dell’art. 18 ROPMA. Ciò che non è stato minimamente tenuto in considerazione nel caso esaminato, in cui, come già accennato, emerge in realtà che la curatrice, nel suo brevissimo mandato, ha appena avuto il tempo di prendere i primi contatti e valutare sommariamente la situazione economica della curatelata: atti per i quali questo Tribunale non ritiene siano necessarie particolari conoscenze in ambito giuridico. D’altra parte, se si accettasse il ragionamento dell’Autorità di protezione, nel caso in cui ipoteticamente il mandato si fosse protratto più a lungo nel tempo la spesa per la curatelata sarebbe stata manifestamente sproporzionata (adeguata a quanto esposto in meno di un mese, la mercede avrebbe infatti potuto ammontare a oltre fr. 20'000.- ogni anno).\n4. In base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1). Al capoverso 2 della medesima norma è indicato che all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato. Nella decisione di istituzione della curatela e di nomina della curatrice né è indicato il compenso previsto, né si fa riferimento all’esigenza di nominare un legale a dipendenza della complessità del mandato. Unica precisazione sulla scelta della curatrice è relativa alla necessità di nominare qualcuno di estraneo al nucleo famigliare. Per il resto, i compiti attribuiti alla curatrice appaiono a questo Giudice rientrare nella normale amministrazione di una curatela ordinaria. Ciò che emerge pure dalla nota d’onorario della curatrice e dal rapporto morale nel quale ha descritto il lavoro svolto, dai quali si può concludere che il mandato è consistito principalmente nell’amministrazione corrente di corrispondenza e contatti a favore della curatelata, senza che vi si possa scorgere mansioni complicate o che hanno necessitato di un dispendio di tempo superiore ai 15 – 30 minuti per intervento.\n5. Va rilevato che i tutori e i curatori – come le persone che adempiono\nfunzioni arbitrali retribuite con compensi per l’esercizio di una carica di\ndiritto pubblico (cfr. art. 3 lett. g; 21 cpv. 2 cifra 29 LIVA) – non sono\nsoggetti all’IVA (“Info IVA 19 concernente il settore Collettività pubbliche”,\npag. 80 pto 9, reperibile al sito\nhttp://www.estv.admin.ch/mwst/dokumentation/00130/00947/01033/index.html?lang=it\n; Stéphanie Gmünder, La TVA chez les avocats et notaires, in Revue de l’avocat\n3/2003, reperibile al sito: http://www.tva-conseils.ch/component/option,\ncom_docman/gid,5/\ntask,doc_download; sentenza CDP dell’8.02.2013, inc. 9.2013.61, consid. 4)"}