{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-05-12", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-133_2015-05-12.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119280&nX40_KEY=4921729&nTrefferzeile=97&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "22daaa5a713df822e2eb336514ac3624"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.133"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.05.2015 9.2014.133"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Mercede curatore avvocato"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:24:34", "Checksum": "b1302581c4d17ad5327a9fd0217f3c8e", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 12.05.2015 9.2014.133\nRegesto:\nMercede curatore avvocato\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nPerucconi-Bernasconi |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 RE 2\n|\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ CO 2 |\n|\n|\nper quanto riguarda la mercede relativa alla curatela di rappresentanza e amministrazione a favore di PI 1 |\ngiudicando sul reclamo del 11 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 15 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione);\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. Dopo alcune segnalazioni già a partire dal 2013 per trascuratezza e cattiva igiene personale e dell’appartamento dove abitava con il marito (defunto il 2014), in data 23 maggio 2014, su istanza di due figli dell’interessata, l’Autorità di protezione ha ordinato in via cautelare l’istituzione di una curatela di rappresentanza e amministrazione del reddito e del patrimonio ai sensi degli art. 394 e 395 CC a favore di PI 1. In veste di curatrice è stata nominata l’avv. CO 2.\nB. Il 2014 PI 1 è deceduta.\nC. In data 24 giugno 2014 CO 2 ha presentato per approvazione il rapporto finale e la propria nota d’onorario e spese per un totale di fr. 1'788.90.\nD. Con decisione 15 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha revocato la curatela e approvato il rapporto morale, oltre alla richiesta di rimborso mercede e spese.\nE. Contro quest’ultima decisione sono insorti RE 1 e RE 2 con reclamo 11 agosto 2014, con il quale contestano esclusivamente l’ammontare della tariffa oraria applicata dalla curatrice e l’importo finale, ritenendoli troppo elevati rispetto alla complessità del compito e l’impegno profuso. RE 1 ha pure chiesto l’ammissione al beneficio del gratuito patrocinio e dell’assistenza giudiziaria.\nF.In data 16 settembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria risposta, sostenendo l’applicazione dell’art. 18 cpv. 1 ROPMA, disposto secondo il quale nel caso in cui si imponga il ricorso a persone con conoscenze professionali specifiche, per tali mansioni è riconosciuto un onorario corrispondente a quello della tariffa applicata nel relativo ramo di attività. L’Autorità di protezione è dell’avviso che nel caso specifico la complessità della situazione esigeva l’applicazione di tale disposto.\nG. Con osservazioni 29 settembre 2014 anche la curatrice avv. CO 2 ha contestato il reclamo, sostenendo che la curatela sarebbe stata particolarmente complessa soprattutto a causa delle peculiari dinamiche famigliari.\nH. Nella replica 22 ottobre 2014 i reclamanti hanno contestato le risposte dell’Autorità di protezione e della curatrice, sostenendo che non sarebbe giustificata né la nomina di un avvocato quale curatrice della defunta madre, né il riconoscimento della tariffa oraria relativa alle prestazioni di avvocato, poiché la curatela non richiedeva particolari conoscenze giuridiche. Non contestando professionalità e competenze dell’avvocato-curatrice, i reclamanti si oppongono esclusivamente all’applicazione della tariffa oraria di fr. 180.-. A loro avviso la curatrice deve essere retribuita non per le sue qualità di avvocato ma esclusivamente per il mandato di curatrice, sulla base degli art. 16 e 17 ROPMA e con un’indennità oraria di fr. 40.-.\nI. Tramite duplica 5 novembre 2014, l’avv. CO 2 si è riconfermata integralmente nelle proprie osservazioni.\nL. In data 27 novembre 2014 l’Autorità di protezione ha presentato la propria duplica, ribadendo i principi già esposti nella risposta del 16 settembre 2014.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nRiguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Ai sensi dell'art. 49 LPMA i curatori hanno diritto a un compenso commisurato al lavoro svolto e alla situazione patrimoniale del pupillo. Al Consiglio di Stato è demandato il compito di concretizzare quanto previsto all’art. 404 CC.\nIn base all'art. 16 ROPMA i curatori hanno diritto per le loro prestazioni ad un compenso fissato dall’autorità di nomina nonché al rimborso delle spese (cpv. 1); all’assunzione del mandato l’autorità di protezione definisce con il curatore la remunerazione oraria e il tempo presumibilmente necessario per l’esecuzione del mandato (cpv. 2); la domanda di indennità ed il conteggio delle spese vanno presentati per approvazione all’autorità competente con il rendiconto annuale (cpv. 3); il curatore può chiedere il rimborso delle spese o un anticipo sull’indennità già nel corso dell’anno (cpv. 4)."}