che l'art. 3 cpv. 3 ROPMA stabilisce che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata e che detto principio era già sancito dall'art. 3 cpv. 3 vRTut; che nel caso concreto, vista la situazione fortemente debitoria dei reclamanti – che per altro sostengono nel gravame di avere “una situazione di grossa difficoltà” a loro “parere peggiore di quando è stata istituita una misura di curatela (cfr.