Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm; che in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi i reclamanti non si confrontano minimamente con le decisioni dell'Autorità di protezione limitandosi ad addurre generiche difficoltà per “un passaggio” delle loro “pratiche amministrative” che per altro avrebbero richiesto anche all'Autorità di protezione dopo la revoca della curatela volontaria, senza ottenere da quest'ultima quanto auspicato;