{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2014-08-08", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-127_2014-08-08.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=116971&nX40_KEY=4921732&nTrefferzeile=14&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "fc1fd65668d7a59cf70a3d4cdf5de5d5"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.127"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.08.2014 9.2014.127"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Anticipo spese delle misure di curatelati indigenti posto a carico del comune di domicilio"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:31:54", "Checksum": "e311398f5780cc11b2216e16e3c82fb1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 08.08.2014 9.2014.127\nRegesto:\nAnticipo spese delle misure di curatelati indigenti posto a carico del comune di domicilio\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nTamagni |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________ |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda l'approvazione delle indennità per spese e mercede del curatore per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013 |\ngiudicando sul reclamo del 7 agosto 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro le decisioni n. 290/14 e n. 291/14 emesse il 24 giugno 2014/14 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nconsiderato\nin fatto e\nin diritto\nche con decisione n. 34/12 del 19 gennaio 2012 la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) ha istituito a favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela volontaria ai sensi dell'art. 394 vCC e designato quale curatore il signor CUR 1, __________;\nche mediante decisione n. 370/2013 l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria, ha revocato con effetto al 31 agosto 2013 la curatela volontaria, istituendo a favore dei signori RE 1 e RE 2 una curatela di sostegno ai sensi dell'art. 393 CC, designando quale curatore il signor CUR 1; con la medesima decisione il curatore è stato invitato a presentare entro 30 giorni il rendiconto finale e la nota mercede per la curatela volontaria;\nche mediante decisioni 290/14 e 291/14 del 24 giugno 2014/14 luglio 2014 l'Autorità di protezione ha approvato i rendiconti e le note indennità e spese presentati dal curatore CUR 1 rispettivamente per i periodi 01.01.2012- 31.12.2012 e 01.01.2013-31.08.2013;\nche per il periodo 01.01.2012- 31.12.2012 la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per complessivi fr. 3'412.70 (mercede fr. 3'000.– e spese e diversi fr. 412.70), mentre per il periodo 01.01.2013-31.08.2013 la nota indennità e spese del curatore è stata approvata per complessivi fr. 2'981.10 (mercede fr. 2'520.– e spese e diversi fr. 461.10);\nche l'Autorità di protezione, in considerazione della situazione finanziaria dei curatelati, ha deciso che il Comune di __________ anticiperà gli importi sopramenzionati, riservato il diritto di recupero ai sensi dell'art. 19 LPMA;\nche con reclamo 7 agosto 2014 i signori RE 1 e RE 2 si sono aggravati avverso le predette decisioni di approvazione della mercede e delle spese del curatore, postulando che i medesimi vengano ridotti , che non sia il comune a dover anticipare tali cifre e che siano loro a pagare il signor CUR 1 ratealmente;\nche il reclamo non è stato intimato per osservazioni;\nche l'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nella composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione agli 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC);\nche riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm;\nche in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi i reclamanti non si confrontano minimamente con le decisioni dell'Autorità di protezione limitandosi ad addurre generiche difficoltà per “un passaggio” delle loro “pratiche amministrative” che per altro avrebbero richiesto anche all'Autorità di protezione dopo la revoca della curatela volontaria, senza ottenere da quest'ultima quanto auspicato;\nche comunque, i reclamanti non sostengono che le spese e la mercede per i periodi in cui era attiva la curatela volontaria non corrisponderebbero a quanto effettivamente eseguito dal curatore, limitandosi essi a sostenere di “non essere d'accordo rispetto alla nota d'onorario richiesto da parte del signor CUR 1” e di voler chiedere che essa “venga ridotta”;\nche, palesemente non motivato in relazione all'approvazione delle spese e delle mercedi del curatore, il reclamo si avvera irricevibile;\nche l'art. 3 cpv. 3 ROPMA stabilisce che le spese della misura di protezione, quando anticipate dall'autorità regionale di protezione e non recuperate dall'interessato o da chi è tenuto al suo sostentamento, sono a carico del comune di domicilio della persona interessata e che detto principio era già sancito dall'art. 3 cpv. 3 vRTut;\nche nel caso concreto, vista la situazione fortemente debitoria dei reclamanti – che per altro sostengono nel gravame di avere “una situazione di grossa difficoltà” a loro “parere peggiore di quando è stata istituita una misura di curatela (cfr. reclamo pag. 1 verso il basso) – è a giusto titolo che l'Autorità di prime cure ha dedotto che un recupero delle spese e della mercede non fosse possibile;\nche pertanto la menzionata Autorità ha rettamente posto direttamente a carico del Comune di domicilio l'anticipo delle indennità e spese del curatore;\nche il pagamento rateale offerto dai ricorrenti potrà se del caso – a tempo debito – essere eseguito direttamente al Comune di __________;\nche su questo punto il reclamo si avvera di conseguenza manifestamente infondato;\nche, nella misura in cui non è irricevibile, il reclamo va pertanto respinto;"}