Qualora il ricovero non appare più conveniente, ovvero se non corrisponde più ai bisogni del minore, bisogna modificarlo (art. 313 cpv. 1 CC) tenuto conto dei criteri di continuità ma avuto anche riguardo ai particolari bisogni del minore (BSK ZGB I, Breitschmid, 5ª ed.,art. 310, no. 9). Proprio tenuto conto della situazione gli operatori hanno proposto, e l’Autorità di protezione ha condiviso, un collocamento del minore presso la Fondazione __________;