e dall'indicare quei fatti e quei mezzi di prova che sono noti soltanto a loro come pure quelle circostanze da cui intendono desumere dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, cons. 7.2). Anche in sede di reclamo il signor RE 1 si è limitato a chiedere la revoca della decisione censurando tuttavia, come meglio si dirà in seguito, unicamente il cambio e la scelta del collocamento operato dall’Autorità di protezione, sulla questione della custodia è rimasto invece silente. Considerato l’art. 446 CC, applicabile anche davanti all’istanza di ricorso (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 8; BSK ZGB I, Steck, 5ª ed.