Benché viga il principio inquisitorio illimitato in materia di protezione (art. 446 CC), esso non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 5A_113/2013 del 2 agosto 2013, cons. 3.1) e dall'indicare quei fatti e quei mezzi di prova che sono noti soltanto a loro come pure quelle circostanze da cui intendono desumere dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, cons.