” senza motivazione alcuna. Le misure di protezione devono essere modificate o revocate non appena le condizioni per il suo mantenimento sono venute meno, quando le circostanze che ne hanno fondato l’istituzione si son modificate (art. 313 cpv. 1 CC). Al riguardo però “l'istanza” paterna difetta ampiamente di motivazione. Benché viga il principio inquisitorio illimitato in materia di protezione (art. 446 CC), esso non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 5A_113/2013 del 2 agosto 2013, cons.