5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1). In caso di modifica delle circostanze, l’art. 313 cpv. 1 CC prevede che le misure prese per proteggere il figlio siano adattate alla nuova situazione. 3. I signori RE 1TERZ 1 sono privati della custodia parentale sui figli dal settembre del 2010. Nel corso degli anni l’Autorità di protezione ha più volte confermato tale situazione, l’ultima volta con la decisione impugnata che, invero, è relativa unicamente a PI 1. Dalla stessa emerge chiaramente che l’intervento dell’Autorità di protezione aveva quale scopo principale quello di modificare il collocamento di PI 1, non di pronuciarsi sulla custodia dei genitori,