Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPamm), in particolare l’art. 99 LPamm. 2. Il reclamante chiede la revoca della decisione impugnata che conferma la privazione della custodia parentale dei signori RE 1TERZ 1 sul figlio PI 1 e modifica il luogo di collocamento. Giusta l’art. 307 cpv.