{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-126_2015-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118308&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46e749b131c5d4f8d3ffceb3b1b5863a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conferma di privazione della custodia e collocamento conveniente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:04", "Checksum": "0805e2229273c52c5a0dabc4cfc1ca23", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.126\nRegesto:\nConferma di privazione della custodia e collocamento conveniente\n\n\n3. I signori RE 1TERZ 1 sono privati della custodia parentale sui figli dal settembre del 2010. Nel corso degli anni l’Autorità di protezione ha più volte confermato tale situazione, l’ultima volta con la decisione impugnata che, invero, è relativa unicamente a PI 1. Dalla stessa emerge chiaramente che l’intervento dell’Autorità di protezione aveva quale scopo principale quello di modificare il collocamento di PI 1, non di pronuciarsi sulla custodia dei genitori, la conferma appare più che altro dichiarativa e susseguente ad uno scritto del padre che ha proposto di avere la custodia dei figli (lettera del 30 giugno 2014, pag 2); ora, anche dando prova di comprensione c’era da interrogarsi sulla ricevibilità di tale richiesta. In effetti, il signor RE 1 si è limitato a riproporre all’Autorità di protezione “..che venga ridata la custodia dei minori ai genitori..” senza motivazione alcuna. Le misure di protezione devono essere modificate o revocate non appena le condizioni per il suo mantenimento sono venute meno, quando le circostanze che ne hanno fondato l’istituzione si son modificate (art. 313 cpv. 1 CC). Al riguardo però “l'istanza” paterna difetta ampiamente di motivazione. Benché viga il principio inquisitorio illimitato in materia di protezione (art. 446 CC), esso non dispensa le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti (DTF 5A_113/2013 del 2 agosto 2013, cons. 3.1) e dall'indicare quei fatti e quei mezzi di prova che sono noti soltanto a loro come pure quelle circostanze da cui intendono desumere dei diritti o comunque dei vantaggi (DTF 9C_182/2009 del 2 marzo 2010, cons. 7.2).\nAnche in sede di reclamo il signor RE 1 si è limitato a chiedere la revoca della decisione censurando tuttavia, come meglio si dirà in seguito, unicamente il cambio e la scelta del collocamento operato dall’Autorità di protezione, sulla questione della custodia è rimasto invece silente. Considerato l’art. 446 CC, applicabile anche davanti all’istanza di ricorso (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450 CC n. 8; BSK ZGB I, Steck, 5ª ed.,art. 450a no. 5), nonché l’art. 450a cpv. 1 CC, che sancisce il principio dell’allegazione secondo il quale l’istanza di ricorso si deve limitare a esaminare le violazioni di diritto e le obiezioni di fatto invocate dalle parti e che deve concentrarsi sui motivi invocati e le conclusioni (CommFam Protection de l'adulte, Steck, art. 450a CC n. 4), non si ritiene di dover ulteriormente approfondire la questione della custodia parentale, la cui revoca non può quindi che essere confermata.\n4. Il reclamante contesta l’inserimento di PI 1 alla Fondazione __________, egli sostiene che nell’ultimo anno il bambino ha già cambiato due asili e ora lo si vuole mettere in una struttura dove ci sono ragazzi e bambini con problemi molto più gravi, dove non avrà delle persone di riferimento e si troverà a disagio.\nOra, in realtà una cosa non esclude l’altra, l’essere collocato in internato, ovvero risiedere presso la Fondazione __________, non esclude la possibilità di frequentare, di giorno, un asilo indipendente dalla Fondazione e che accoglie bambini normo-dotati. Tant’è che la frequentazione del Nido d’Infanzia __________ è stata confermata.\nAd ogni modo, è incontestato che PI 1 soffre di una malattia genetica, un’alterazione del cromosoma 16esimo, la malattia e il suo sviluppo sono poco conosciuti (Rapporto del 22 marzo 2013 dell’UFAM, pag. 1, cpv. 3; certificato del dr. __________ del 15 settembre 2014). Anche prima delle valutazioni specifiche è comunque emerso un notevole ritardo nello sviluppo del bambino, del suo linguaggio, della motricità e della capacità affettiva (rapporto 1 marzo 2012 di Casa __________, pag. 1 cpv. 1; rapporto 15 maggio 2012 di Casa __________, pag. 1, rapporto Ufam del 5 giugno 2012, pag. 3).\nProblema che tende ad aumentare con il passare del tempo: nell’aprile 2014 il SEPS ha accertato che, rispetto alla valutazione del dicembre 2012, il ritardo aveva subìto un accentuazione: a 4 anni il bambino si situava tra i 2 e 2,6 anni per quanto riguarda il linguaggio generale mentre per il ragionamento logico il suo sviluppo si situava tra i 2,7 e 3,3 anni (cfr. le conclusioni della valutazione marzo/aprile 2014, pag. 2). Tale situazione è stata constatata ancora nel giugno 2014 (cfr. le conclusioni della valutazione SEPS del 12 giugno 2014, pag. 3).\nÈ quindi indiscutibile che PI 1 ha bisogno di una presa a carico particolare e specifica, con un accudimento importante. Egli, come emerge dallo scritto 23 giugno 2014 dell’UAP che riporta la sintesi dell’incontro avuto fra gli operatori attivi sulla situazione di PI 1 (Casa __________, Nido __________, SEPS e UAP), necessita di spazi adeguati e piccoli gruppi di lavoro, esigenze a cui Casa __________ non è più in grado di rispondere (scritto citato, pag 1 cpv. 1).\nQualora il ricovero non appare più conveniente, ovvero se non corrisponde più ai bisogni del minore, bisogna modificarlo (art. 313 cpv. 1 CC) tenuto conto dei criteri di continuità ma avuto anche riguardo ai particolari bisogni del minore (BSK ZGB I, Breitschmid, 5ª ed.,art. 310, no. 9).\nProprio tenuto conto della situazione gli operatori hanno proposto, e l’Autorità di protezione ha condiviso, un collocamento del minore presso la Fondazione __________; istituto che, come dice il reclamante, ospita senz’altro anche casi più gravi di PI 1, ma questo ancora non significa -e nemmeno il signor RE 1 lo pretende- che l’organizzazione e il personale non sia in grado di rispondere ai bisogni particolari del bambino. Di certo gli usuali centri educativi (Casa Primavera, Istituto Vanoni, Von Mentlen ecc.) non hanno quale prerogativa l’accudimento di bambini con forte ritardo e nemmeno sono attrezzati per farlo."}