{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-126_2015-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118308&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=92&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "46e749b131c5d4f8d3ffceb3b1b5863a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.126"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.126"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Conferma di privazione della custodia e collocamento conveniente"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "09.04.2026 20:25:04", "Checksum": "0805e2229273c52c5a0dabc4cfc1ca23", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.126\nRegesto:\nConferma di privazione della custodia e collocamento conveniente\n\n|\nassistito dalla segretaria |\nTamagni |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n|\n|\nper quanto riguarda la conferma della privazione della custodia parentale sul figlio PI 1 e il suo collocamento presso la Fondazione __________ |\ngiudicando sul reclamo del 4 agosto 2014 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2004) e PI 2 (2010) sono figli di RE 1 e TERZ 1.\nA seguito della segnalazione 15 maggio 2009 dell’Ispettore del 3° circondario e visto l’esito dei rapporti richiesti, segnatamente quello 3 giugno 2009 delle maestre della Scuola dell’infanzia di PI 2, quello del luglio 2009 del Servizio Ortopedagogico itinerante, quello 3 maggio 2010 dell’Ufficio famiglie e minori e quello 24 settembre 2010 della direzione di Casa __________, la Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commisssione tutoria) ha, con con decisione 407/10 del 30 settembre 2010, decretato la privazione della custodia parentale di RE 1 e TERZ 1 sui figli PI 1 e PI 2, decidendo, contestualmente, il collocamento di PI 1 presso Casa __________ e di PI 2 presso Casa X__________, con il permesso per la signora TERZ 1 di soggiornare con il figlio minore presso l’isituto. In sostanza, dai vari rapporti è emerso un ritardo nello sviluppo di entrambi i figli e una evidente difficoltà della famiglia, e della madre in particolare, a seguire convenientemente i bambini, a offrire loro adeguati stimoli, ad accudirli nella quotidianità; genitrice che ha inoltre messo in atto maltrattamenti sia fisici sia verbali nei confronti di PI 2 e assunto, invece, un atteggiamento opprimente nei confronti di PI 1. La predetta decisione è stata confermata con risoluzione del 25 ottobre 2010, n. 451/10.\nB. Frattanto la Commissione tutoria ha incaricato l’Ufficio famiglie e minori (UFaM) di verificare l’idoneità all’affidamento famigliare dei parenti materni signori __________ rispettivamente di quelli paterni signori __________ (decisioni 419/10 dell’8 ottobre 2012 e 526/10 del 26 novembre 2010). Il 20 dicembre 2011 la Commissione tutoria ha quindi respinto la richiesta di affido della famiglia materna, quella dei nonni paterni era nel frattempo stata ritirata, ed ha confermato i collocamenti a suo tempo decretati (ris. N. 628/11). Dopo numerose altre decisioni concernenti, in particolare, la regolamentazione dei diritti di visita, con risoluzione n. 299/13 del 19 luglio 2013, l'Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione), subentrata il 1° gennaio 2013 alla Commissione tutoria, ha nuovamente confermato la privazione ai signori RE 1 e TERZ 1 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2 e confermato i collocamenti presso Casa X__________ del primo e presso Casa __________ del secondo; l’Autorità di protezione ha inoltre respinto la richiesta di affido presentata dai signori __________, __________ e __________. In sostanza, l’osservazione continua dei minori ha permesso di confermare un quadro di difficoltà marcata per la madre di occuparsi dei figli, la sua incapacità di comprendere i loro bisogni e di farvi fronte e la mancanza di risorse per poter prendere a carico la cura e l’educazione dei figli. Per quel che é del padre non si sono invece ravvisati quegli elementi di sicurezza che avrebbero potuto far pensare alla possibilità di un riaffido a lui solo, dovuta anche alla mancanza di autocritica e di esame della realtà rispetto alle difficoltà dei figli. L’ipotesi di affido famigliare non è invece stata considerata ritenendo indispensabile, viste le difficoltà dei minori e la complessità dei rapporti famigliari, un collocamento.\nC. Il 19 agosto 2013 l’Autorità di protezione ha poi deciso, con ris. 342/12 e dopo aver sentito gli operatori che si occupavano di PI 1, l’inserimento con effetto immediato del minore in una scuola dell’infanzia al fine di favorire il confronto con altri bambini, segnatamente presso la Sezione scuola dell’infanzia di Culla __________.\nD. Preso atto delle difficoltà sorte nella definizione delle relazioni personali fra i minori, i genitori, la famiglia paterna e quella materna, l’Autorità di protezione, con ris. 620/13 intimata il 6 dicembre 2013, ha istituito una curatela educativa al fine di sostenere i genitori nei loro compiti educativi e nella loro comunicazione con i servizi e per l’organizzazione delle relazioni personali; nella funzione di curatrice è stata designata la signora CURA 1.\nE. Il 25 novembre 2013 l’Autorità di protezione ha incontrato i genitori per comunicare loro che la frequentazione di Culla __________ da parte di PI 1 non avrebbe potuto protrarsi oltre Natale in quanto il bambino ha mostrato di non trarre beneficio dell’inserimento. Con decisione n. 2/14 del 7 gennaio 2014 l’Autorità di protezione ha quindi confermato la privazione della custodia parentale, revocato con effetto immediato il collocamento in esternato presso Culla __________ e disposto il suo inserimento presso il Nido d’infanzia __________."}