A giusta ragione. Al riguardo va innanzitutto ricordato che non vi è diritto alcuno per un genitore privato della custodia parentale di poter essere collocato con il figlio presso lo stesso Istituto. Come già evidenziato i genitori privati della custodia parentale hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC). Benché nel caso in esame sia stata inizialmente data la facoltà alla madre di essere accolta presso Casa __________ unitamente al figlio minore, nulla muta. Nella risoluzione del 25 giugno 2014 veniva peraltro indicato che tale assetto era da intendersi “a titolo provvisorio”.