Contro la risoluzione del 14 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo del 29 luglio 2014, postulando l’autorizzazione per RE 2 a rientrare immediatamente presso Casa __________. I reclamanti hanno chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta respinta da questo giudice con decisione del 1° settembre 2014. Oltre a contestare la privazione di custodia, essi mettono in dubbio che l’udienza dell’8 luglio 2014 fosse indetta per discutere dell’espulsione di RE 2 da Casa __________ (e si riferisse alla decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente dei reclamanti l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all’Istituto __________.