Con risoluzione del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la propria risoluzione supercautelare del 25 giugno 2014 di allontanamento della madre. M. Contro la risoluzione del 14 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo del 29 luglio 2014, postulando l’autorizzazione per RE 2 a rientrare immediatamente presso Casa __________. I reclamanti hanno chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta respinta da questo giudice con decisione del 1° settembre 2014.