Con scritto 24 giugno 2014 la direttrice di Casa __________ ha segnalato all’Autorità di protezione problemi relativi alla permanenza di RE 2 presso la struttura. Mediante decisione supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2 la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP 9.2014.100 sentenza del 24 luglio 2014).