{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-120_2015-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118356&nX40_KEY=4711079&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "089757a53fe1887653e6f62549a984b6"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["9.2014.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 02:39:09", "Checksum": "3d42acf5ba2cda289e4fa9621fdb8c59", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120\nRegesto:\nRevoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia\n\n\nBenché nel caso in esame sia stata inizialmente data la facoltà alla madre di essere accolta presso Casa __________ unitamente al figlio minore, nulla muta. Nella risoluzione del 25 giugno 2014 veniva peraltro indicato che tale assetto era da intendersi “a titolo provvisorio”. Ora appare evidente che RE 2 abbia già da subito assunto un comportamento inadeguato alla vita presso Casa __________. Diversamente da quanto cerca di far credere la reclamante, appare evidente che questa doveva rispettare le regole minime richieste per una civile convivenza all’interno dell’Istituto. Casa __________ è un Istituto di accoglienza di madri in difficoltà con i loro figli (problemi di maltrattamento, alcool, psichiatrici e sociali in genere), nonché accoglienza di bambini dai 0 ai 6 anni per problematiche legate ai genitori (http://www3.ti.ch/DSS/sw/temi/infofamiglie) e non un luogo di residenza privata privo di regole. In sede di reclamo non viene spesa neppure una parola in merito al comportamento di RE 2 all’interno della struttura. Nell’allegato di replica la stessa sminuisce il proprio agire, dovuto a suo avviso alla difficile situazione, sostenendo peraltro di non aver obbligo alcuno, non essendo “lei medesima collocata in istituto”, bensì i figli.\nIn simili circostanze, la decisione di allontanamento di RE 2 da Casa __________ resiste alle critiche. RE 2 non può in ogni caso vantare diritto alcuno ad ottenere un’autorizzazione ad essere collocata presso Casa __________ con il figlio.\n8. In simili circostanze anche le censure riguardanti l’udienza dell’8 luglio 2014 cadono nel vuoto perché ininfluenti ai fini del giudizio.\nA titolo abbondanziale si rileva peraltro, che, diversamente da quanto cerca di far credere RE 2, durante l’udienza dell’8 luglio 2014, oltre a discutere del possibile trasferimento di PI 1 presso l’Istituto __________, i genitori si sono anche espressi sull’allontanamento della madre stessa da Casa __________. Questa ha infatti riferito di aver ripreso la convivenza dal 27 giugno 2014 da quando “è uscita da Casa __________”. I genitori hanno peraltro dichiarato di voler continuare a convivere. Nel verbale non risulta che la madre abbia chiesto di poter tornare a Casa __________. Dallo stesso figura altresì che “i genitori dichiarano di voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e di continuare a vivere insieme come nucleo famigliare”.\nOra indipendentemente dalle critiche della reclamante in relazione all’udienza dell’8 luglio 2014, che a suo avviso non sarebbe stata indetta per discutere del suo allontanamento dall’istituto ed indipendentemente dalla volontà o meno della stessa di poterci ritornare, si ribadisce che RE 2 non vanta alcun diritto ad ottenere una nuova autorizzazione a convivere con il figlio presso Casa __________.\nIn simili circostanze la risoluzione impugnata resiste pertanto alla critica dei reclamanti e va di conseguenza confermata. Gli oneri del giudizio seguono la soccombenza.\nPer questi motivi\ndichiara e pronuncia:\n1. Il reclamo è respinto.\n2. Gli oneri del reclamo consistenti in:\na) tassa di giustizia fr. 150.–\nb) spese fr. 50.–\nfr. 200.–\nsono posti a carico di RE 1 e di RE 2, in solido.\n3. Notificazione:\nComunicazione:\n-\n-\nIl presidente La vicecancelliera\nRimedi giuridici\nNelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF."}