{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-120_2015-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118356&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "089757a53fe1887653e6f62549a984b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:54", "Checksum": "1e62440fd587f01bf9128295bf012aca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120\nRegesto:\nRevoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia\n\n\nL’art. 310 cpv. 1 CC prevede che quando il figlio non possa essere altrimenti sottratto al pericolo, l’autorità di protezione deve toglierlo alla custodia dei genitori, o dei terzi presso cui si trova, e ricoverarlo convenientemente. Con la privazione della custodia parentale l'autorità di protezione decide parimenti il collocamento del minorenne, che deve corrispondere alla personalità e ai bisogni di quest'ultimo (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, pag. 215 no. 27.41; sentenza CDP del 20 marzo 2014 , inc. 9.2013.266, cons. 4; DTF 5A_858/2008 del 15 aprile 2009, cons. 4.1).\nSi rileva peraltro che lo scopo ultimo è di permettere un giorno il reinserimento del bambino nel nucleo famigliare di origine e il ripristino della custodia parentale (CR CC I, Meier, art. 310 n. 25).\nI genitori privati della custodia hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC), adattate alle circostanze.\nPresupposto per l'esercizio di tale diritto è l'esistenza giuridica di un legame di filiazione (BSK ZGB I, Schwenzer ad art. 273 CC n. 7). Nella fissazione del diritto di visita non importa tanto trovare un equilibrio tra gli interessi dei genitori, quanto disciplinare le relazioni tra genitori e figlio nell'interesse di quest'ultimo. Determinante è sempre il bene del figlio, da valutare secondo le circostanze, mentre gli interessi dei genitori passano in secondo piano (sentenza CDP del 2 maggio 2013, inc. 9.2013.46 consid. 3; DTF 127 III 295 consid. 4a, 123 III 451, cons. 3b e 3c).\n6. Nel suo apprezzamento, l'autorità non è vincolata, in virtù del principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione, né alle dichiarazioni delle parti né alle prove da loro fornite (DTF 122 III 408, cons. 3d).\nIl citato principio vale anche per la regolamentazione delle relazioni personali (sentenze del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012 consid. 2.3; 5C.58/2004 del 14 giugno 2004 cons. 2.1.2).\nEsso impone all’autorità di chiarire i fatti e prendere in considerazione d’ufficio tutti gli elementi che possono essere importanti per rendere una decisione conforme al bene del minore. L’autorità può istruire la fattispecie secondo il proprio apprezzamento, amministrando finanche le prove in modo inabituale, di propria iniziativa, sollecitare rapporti, anche se tale maniera di procedere non è prevista dal diritto di procedura cantonale (DTF 128 III 411, cons. 3.2.1, pag. 413).\nQuesto principio non dispensa tuttavia le parti dal collaborare attivamente alla procedura e di esporre le proprie tesi (sentenza del Tribunale federale 5A_69/2011 del 27 febbraio 2012, cons. 2.3).\n7. In concreto l’Autorità di protezione, dopo aver privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui figli (29 aprile 2014), averli inizialmente collocati presso l’Istituto __________, e aver preso atto del rapporto intermedio presentato dal SMP (26 maggio 2014) e di quello dell'UAP (27 maggio 2014), il 27 maggio 2014 ha sentito i genitori. Durante l’udienza è emersa la possibilità di un eventuale accoglienza presso Casa __________ della madre con il figlio minore. L’istituto avrebbe potuto avere uno spazio adatto ad accogliere la madre con il piccolo PI 2.\nIn seguito, mediante scritto del 4 giugno 2014 l’UAP informava che Casa __________ aveva concretamente dato la sua disponibilità ad accogliere RE 2 con il piccolo PI 2. Eventualità sostenuta dalla madre stessa. Con osservazioni del 5 giugno 2014 RE 2 informava l’Autorità di protezione di essere rientrata a casa (dopo essere stata accolta presso Casa X__________), di aver intrapreso un percorso d’accompagnamento psicologico individuale ed uno di coppia (presso lo psichiatra che già seguiva il marito).\nMediante risoluzione dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione aveva pertanto disposto la facoltà per RE 2 di essere accolta da Casa __________ per poter vivere a fianco di PI 2 (disp. 2b). Nella risoluzione veniva indicato che il “nuovo assetto deve intendersi a titolo provvisorio dovendo i genitori impegnarsi a fondo e seriamente su di un assiduo lavoro di sostegno ed aiuto da parte degli operatori professionali a cui si sono rivolti”.\n7.1 Ora, come risulta dal rapporto della direttrice di Casa __________, già il 24 giugno 2014 veniva segnalato che RE 2 “appare ogni giorno meno disposta a collaborare e a rispettare regole e orari della Casa rendendo difficoltosa la convivenza con le altre ospiti” e dimostrandosi poco adeguata nella gestione di PI 1 e PI 2 (bagno ai bambini a notte inoltrata, urla al telefono e con i figli negli spazi comuni, consente ai figli comportamenti inadeguati e aggressivi che metterebbero in pericolo la loro incolumità e quella degli altri piccoli ospiti). Addirittura il 22 giugno 2014 PI 1 sarebbe saltato da una finestra sul tetto sottostante, alla presenza della madre.\nIn un secondo rapporto datato 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ lamentava che RE 2 persisteva con una condotta inadeguata sia nei confronti dei figli che degli altri ospiti della struttura.\nL’Autorità di protezione ha pertanto ritenuto che “a queste condizioni non è assolutamente costruttivo, educativo e responsabile permettere alla madre di continuare la sua convivenza con i figli a Casa __________ e che a motivo dei suoi irresponsabili e pericolosi comportamenti deve essere immediatamente allontanata”. A giusta ragione.\nAl riguardo va innanzitutto ricordato che non vi è diritto alcuno per un genitore privato della custodia parentale di poter essere collocato con il figlio presso lo stesso Istituto. Come già evidenziato i genitori privati della custodia parentale hanno diritto a mantenere reciproche relazioni personali (art. 273 cpv. 1 CC)."}