{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-120_2015-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118356&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "089757a53fe1887653e6f62549a984b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:54", "Checksum": "1e62440fd587f01bf9128295bf012aca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120\nRegesto:\nRevoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia\n\n\nI reclamanti hanno chiesto la restituzione dell’effetto sospensivo al loro gravame, richiesta respinta da questo giudice con decisione del 1° settembre 2014. Oltre a contestare la privazione di custodia, essi mettono in dubbio che l’udienza dell’8 luglio 2014 fosse indetta per discutere dell’espulsione di RE 2 da Casa __________ (e si riferisse alla decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente dei reclamanti l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all’Istituto __________. Contestano che ad RE 2 sia stato espressamente chiesto se intendeva o meno rientrare a Casa __________. In sostanza i reclamanti contestano l’affermazione dell’Autorità di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al domicilio coniugale nulla muta.\nCon osservazioni del 13 agosto 2014 l’Autorità di protezione ha confermato la propria decisione. La richiesta della reclamante sarebbe impraticabile “alla luce proprio della posizione e del comportamento della madre che ha osteggiato le regole di vita della casa d’accoglienza e assunto comportamenti nocivi in primis per i suoi figli e poi agli altri ospiti”. A mente dell’Autorità la richiesta di poter rientrare a Casa __________ sarebbe in contraddizione con la volontà espressa di voler continuare la convivenza con il marito.\nCon replica del 31 agosto 2014 i genitori di PI 1 e PI 2 contestano che RE 2 abbia assunto comportamenti incompatibili con le regole della Casa o nocivi per i suoi figli e per gli altri ospiti. Pur non negando che l’obiettivo di entrambi sia il ricongiungimento famigliare, ribadisce di essere disposta a rientrare a Casa __________ pur di stare con i figli “per il tempo necessario”.\nConsiderato\nin diritto\n1.L’autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di protezione del Tribunale d’appello (art. 2 cpv. 2 Legge sull’organizzazione e la procedura in materia di protezione del minore e dell’adulto [LPAM]), che giudica, nella composizione a giudice unico, i reclami contro le decisioni delle Autorità regionali di protezione in materia di provvedimenti cautelari (art. 48 lett. f n. 9 LOG). Riguardo alla procedura applicabile, per quanto non già regolato dagli art. 450 segg. CC, occorre riferirsi in via sussidiaria alle norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della LTut, pag. 8). Per le procedure di reclamo presentate contro le decisioni emanate dalle Autorità di Protezione dopo il 1° marzo 2014 trovano applicazione le disposizioni della nuova Legge sulla procedura amministrativa (art. 113 cpv. 2 LPAmm), in particolare l’art. 99 LPAmm.\n2. Nella risoluzione impugnata l’Autorità di protezione ha confermato il decreto supercautelare del 25 giugno 2014 che revocava a RE 2 la facoltà di convivere con i figli presso Casa __________, e ne ordinava l’allontanamento. L’Autorità ha in sostanza riferito che i genitori, sentiti in sede d’udienza l’8 luglio 2014, avrebbero confermato di aver ripreso la convivenza e di voler continuare la convivenza. La madre non avrebbe peraltro manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa __________.\n3. RE 1 e RE 2 hanno impugnato la predetta risoluzione, postulandone l’annullamento, con conseguente autorizzazione per RE 2 di rientrare a Casa __________. I reclamanti contestano che l’udienza dell’8 luglio 2014 fosse stata ordinata per discutere dell’espulsione da Casa __________ (cfr. decisione supercautelare del 25 giugno 2014). A mente degli stessi l’udienza verteva unicamente sul trasferimento di PI 1 all’Istituto __________. In sostanza contestano l’affermazione dell’Autorità di protezione secondo cui RE 2 “non ha manifestato nessuna volontà di rientrare presso Casa __________”. Il fatto che sia rientrata al domicilio coniugale nulla muta. In sede di replica i reclamanti negano che RE 2 abbia assunto comportamenti incompatibili con le regole di Casa __________, avversando le affermazioni della direttrice dell’istituto.\n4. Nel caso in esame va innanzitutto contestualizzato il reclamo. Oggetto della risoluzione impugnata non è la privazione della custodia di PI 2 e PI 1, bensì la revoca della facoltà di RE 2 di convivere con i figli presso l’istituto dove questi ultimi erano stati collocati (Casa __________). Si ricorda che la risoluzione cautelare di privazione di custodia dell’11 giugno 2014 è stata oggetto di separato reclamo, dichiarato irricevibile da questa Camera in quanto intempestivo (decisione CDP 11 luglio 2014 inc. 9.2014.102). Anche la risoluzione supercautelare con la quale l’Autorità di protezione aveva revocato alla madre la facoltà di vivere con i figli a Casa __________ è stata oggetto di reclamo, dichiarato privo d’oggetto da questo Giudice (decisione CDP 24 luglio 2014 inc. 9.2014.100). Si rileva pertanto che la tolta cautelare della custodia di PI 2 e PI 1 non può essere rimessa nuovamente in discussione in questa sede in quanto cresciuta in giudicato. Oggetto della presente procedura è unicamente la revoca alla madre della facoltà di vivere a Casa __________.\n5. Giusta l’art. 307 cpv. 1 CC, se il bene del figlio è minacciato e i genitori non vi rimediano o non sono in grado di rimediarvi, l’autorità di protezione dei minori ordina le misure opportune per la protezione del figlio."}