{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-120_2015-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=118356&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "089757a53fe1887653e6f62549a984b6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.120"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Revoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:32:54", "Checksum": "1e62440fd587f01bf9128295bf012aca", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 13.02.2015 9.2014.120\nRegesto:\nRevoca di autorizzazione della madre di poter convivere con i figli presso l'Istituto dove questi sono collocati dopo la tolta di custodia\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nBaggi Fiala |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 e RE 2 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n|\n|\nper quanto riguarda il collocamento di RE 2 presso Casa __________; |\ngiudicando sul reclamo del 29 luglio 2014 presentato da RE 1 e RE 2 contro la decisione emessa il 14 luglio 2014 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. PI 1 (2007) e PI 2 (2012) sono figli di RE 1 e di RE 2.\nB. Con scritto del 26 febbraio 2013 (vicini di casa) e comunicazione del 27 febbraio 2013 (Polizia Cantonale) indirizzati all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) è stata segnalata una situazione di grande disagio all’interno del nucleo famigliare RE 1RE 2.\nC. Mediante decisione del 18 giugno 2013 l'Autorità di protezione ha conferito mandato all’Ufficio dell’aiuto e della protezione di __________ (UAP) di svolgere una valutazione socio-ambientale del nucleo famigliare di PI 2 e PI 1. Preso atto del rapporto 2 ottobre 2013 dell’UAP, l’Autorità di protezione il 16 ottobre 2013 ha incaricato il Servizio medico-psicologico di __________ (SMP) di esperire una valutazione sui bambini e sulle capacità genitoriali di RE 1 e RE 2. Con risoluzione del 26 marzo 2014 l’Autorità di protezione ha quindi istituito una curatela educativa (308 CC) in favore dei minori, nominando quale curatrice CURA 1.\nD. Con decisione supercautelare del 29 aprile 2014 l’Autorità di protezione ha privato RE 1 e RE 2 della custodia parentale sui figli PI 1 e PI 2, collocandoli all’Istituto __________, concedendo ai genitori diritti di visita sorvegliati (un’ora alla settimana).\nE. Nel frattempo, l'SMP ha presentato un rapporto intermedio sulle valutazioni richieste (26 maggio 2014).\nCon risoluzione dell’11 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la precedente decisione supercautelare (29 aprile 2014) di privazione di custodia, modificando il collocamento di PI 2 a Casa __________ e mantenendo quello di PI 1 presso l’Istituto __________. Nella risoluzione veniva inoltre data la possibilità ad RE 2 di essere accolta presso Casa __________ ed erano regolati i diritti di visita dei genitori.\nIn data 11 luglio 2014 questa Camera ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso la privazione cautelare della custodia parentale (inc. CDP n. 9.2014.102).\nF. A seguito di un presunto abuso subito da parte di un compagno di Istituto, il 16 giugno 2014, PI 1 veniva provvisoriamente trasferito presso Casa __________. Mediante decisione cautelare del 17 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha pertanto disposto l’immediato trasferimento di PI 1 presso tale struttura.\nL’11 luglio 2014 il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione di collocamento è stato dichiarato, da questa Camera, irricevibile siccome tardivo (inc. CDP 9.2014.101).\nG. Con scritto 24 giugno 2014 la direttrice di Casa __________ ha segnalato all’Autorità di protezione problemi relativi alla permanenza di RE 2 presso la struttura.\nMediante decisione supercautelare del 25 giugno 2014 l’Autorità di protezione ha revocato ad RE 2 la facoltà di convivere con i figli a Casa __________ ed ordinato il suo allontanamento dalla struttura, disciplinando nel contempo le relazioni personali dei genitori. Il reclamo inoltrato da RE 1 e RE 2 avverso tale risoluzione supercautelare è stato dichiarato privo d’oggetto (inc. CDP 9.2014.100 sentenza del 24 luglio 2014).\nMediante dettagliato rapporto del 7 luglio 2014 la direttrice di Casa __________ ribadiva quanto già segnalato il 24 giugno 2014. In particolare le ragioni per cui la permanenza di RE 2 presso la struttura non poteva più essere sostenuta. Oltre a non rispettare le regole della Casa, avrebbe avuto un comportamento inadeguato nei confronti dei figli e degli altri ospiti dell’istituto, assumendo un atteggiamento aggressivo, sia verbalmente che fisicamente.\nI. L’8 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono stati nuovamente sentiti dall’Autorità di protezione ed informati della volontà espressa dal figlio (durante l’audizione dello stesso giorno dinanzi all’Autorità di protezione) di voler tornare all’Istituto __________.\nI genitori di PI 1 e PI 2 hanno riferito che dal 27 giugno 2014 – ossia “da quando la madre è uscita da Casa __________” – hanno ricominciato a convivere. Essi hanno dichiarato “di voler continuare a convivere e di voler riavere i bambini e continuare a vivere insieme come nucleo famigliare”.\nL. Con risoluzione del 14 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha confermato, in via cautelare, la propria risoluzione supercautelare del 25 giugno 2014 di allontanamento della madre.\nM. Contro la risoluzione del 14 luglio 2014 RE 1 e RE 2 sono insorti con reclamo del 29 luglio 2014, postulando l’autorizzazione per RE 2 a rientrare immediatamente presso Casa __________."}