che nell'ambito della regolamentazione del diritto di visita tra padre e figlia, con decisione supercautelare del 17 luglio 2014, l'Autorità di protezione – dopo aver rilevato che la minore doveva stare con il padre da venerdì sera 18 luglio 2014 fino alla sera di domenica 20 luglio 2014, richiamato il difficile momento del padre “per quel che concerne il suo stato di salute” – ha decretato la temporanea sospensione del diritto di visita dal 18 al 20 luglio 2014; che con reclamo 21/26 luglio 2014 RE 1 si aggrava avverso la predetta decisione supercautelare contestando segnatamente la proporzionalità del provvedimento; che il gravame non è stato intimato per osservazioni;