Ritenuto che l’onere della prova spetta, nel caso concreto, alla madre, dagli atti non emergono motivi sufficienti, a tutela del bene di PI 1, perché non debba essere concessa l’autorità parentale congiunta (la regola secondo il nuovo diritto) limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora (ai sensi dell’art. 301a CC). La decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche della reclamante, a cui spetta l’onere della prova.