301,302, 303, 304, 318 CC), come pure la custodia di fatto rimane in concreto attribuita esclusivamente, ad eccezione appunto della questione relativa alla determinazione del luogo di dimora. In concreto, va innanzitutto ricordato che con il nuovo diritto è stabilito il principio dell’autorità parentale congiunta a prescindere dallo stato civile dei genitori. La decisione dell’Autorità di prime cure di conferire cautelativamente (“per la durata della procedura”) l’autorità parentale congiunta limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora, ritenuto che la madre aveva in un primo momento manifestato l’intenzione di trasferirsi all’estero, resiste alle critiche della stessa.