Con la decisione qui avversata, l’Autorità di prime cure non si è invece espressa né sull’esercizio dei diritti di visita, né sulla custodia di fatto e neppure sulle altre competenze contenute per legge nella nozione di autorità parentale. Di fatto l’autorità parentale (cura ed educazione, rappresentanza, amministrazione della sostanza: 301,302, 303, 304, 318 CC), come pure la custodia di fatto rimane in concreto attribuita esclusivamente, ad eccezione appunto della questione relativa alla determinazione del luogo di dimora.