art. 301-304 CC e 318 CC). Ai sensi del nuovo art. 301a CC l’autorità parentale include anche il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 dispone che se i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione qualora: a. il luogo di dimora si trovi all’estero o b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore o sulle relazioni personali.