1) e in secondo luogo dal fatto che i genitori non si sono curati seriamente del figlio (FF pag. 8051). Alle costellazioni di cui all’art. 311 CC si aggiungono anche “l’incapacità di cooperare qualificata” dei genitori e il manifesto abuso di diritto (cfr. COPMA, op. cit., n. 3.3.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5a ed., n. 510 pag. 342 segg.). La legge rinuncia ad una definizione legale dell’autorità parentale. Giusta l’art. 301 CC l’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità (cfr. art. 301-304 CC e 318 CC).