Il principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del figlio. Questo criterio è tuttavia notevolmente limitato. L’Autorità parentale (congiunta) può essere rifiutata a un genitore quanto l’autorità di protezione avrebbe altrimenti modo di revocargliela di nuovo immediatamente. Il criterio che l’autorità di protezione deve seguire nel decidere corrisponde ora a quello dell’art. 311 CC, secondo cui la privazione dell’autorità parentale è giustificata in primo luogo da inesperienza, malattia, infermità e assenza (cpv. 1) e in secondo luogo dal fatto che i genitori non si sono curati seriamente del figlio (FF pag. 8051).