L’onere della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità parentale congiunta (FF p. 8049, art. 296 CC). L’Autorità di protezione dispone l’autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del figlio, mantiene l’autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al padre (art. 298b cpv. 2 CC). L’Autorità di protezione non è vincolata dalla richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del figlio.