Un rapporto di filiazione giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non modifica in alcun modo l’attribuzione dell’autorità parentale. L’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione e del giudice (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.). Giusta l’art. 298b CC quanto un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’onere della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità parentale congiunta (FF p. 8049, art. 296 CC).