Possono essere titolari dell’autorità parentale solo i genitori che hanno istituito un rapporto di filiazione giuridico, maggiorenni e che non sono sotto curatela generale. Per i genitori non uniti in matrimonio, la madre è in linea di principio la titolare esclusiva dell’autorità parentale a meno che non intervengano le condizioni dell’art. 296 cpv. 3 e 311 cpv. 3 CC (cfr. 298a cpv. 5 CC). Un rapporto di filiazione giuridico con il padre istituito con una dichiarazione di riconoscimento non modifica in alcun modo l’attribuzione dell’autorità parentale.