1 CC l’autorità parentale è volta a garantire il bene del figlio (riforma dell’autorità parentale entrata in vigore dal 1° luglio 2014; modifica del CC approvata in votazione finale il 21 giugno 2013). Il cpv. 2 sancisce come regola l’autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (Messaggio concernente una modifica del CC [Autorità parentale] del 16 novembre 2011, FF pag. 8040). Possono essere titolari dell’autorità parentale solo i genitori che hanno istituito un rapporto di filiazione giuridico, maggiorenni e che non sono sotto curatela generale.