L’insorgente formula inoltre istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con decisione del 7 agosto 2014 questa Camera ha respinto la richiesta di RE 1 di restituzione dell’effetto sospensivo. E. Con osservazioni del 29 luglio 2014 CO 1 si è opposto al reclamo, postulando la piena conferma della decisione menzionata. L’Autorità di protezione dal canto suo non ha presentato osservazioni al gravame. Mediante replica del 25 agosto 2014 RE 1 ha ribadito le proprie pretese. La madre lamenta la violazione del diritto di essere sentito, in quanto, malgrado le numerose richieste in tal senso, nessuno abbia provveduto all’audizione della figlia.