1 e 2 e 301a cpv. 1 CC, ha “conferito a RE 1 e a CO 1 l’autorità parentale congiunta su PI 1 limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora”. L’Autorità di protezione ha tolto ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo, convocando i genitori per l’udienza del 9 settembre 2014. D. Mediante reclamo del 24 luglio 2014 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo l’annullamento dell’attribuzione congiunta dall’autorità parentale (limitata al diritto di determinare il luogo di dimora). L’insorgente formula inoltre istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.