{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-117_2015-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119197&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17812039b13bd1ee838faf4357c489af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 01.04.2015 9.2014.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione cautelare. Concessione dell'autorità parentale limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:33:05", "Checksum": "0d2fe1df4f453967d1f0fa2d4ddcb6c6", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 01.04.2015 9.2014.117\nRegesto:\nDecisione cautelare. Concessione dell'autorità parentale limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora\n\n\nL’autorità parentale congiunta può essere istituita con una dichiarazione comune dei genitori (art. 298a CC) o con una decisione dell’Autorità di protezione e del giudice (COPMA, raccomandazioni del 13 giugno 2014, n. 3 segg.).\nGiusta l’art. 298b CC quanto un genitore si rifiuta di rilasciare la dichiarazione comune, l’altro genitore può rivolgersi all’Autorità di protezione del domicilio del figlio. L’onere della prova è a carico del genitore che si oppone all’autorità parentale congiunta (FF p. 8049, art. 296 CC).\nL’Autorità di protezione dispone l’autorità parentale congiunta oppure, se necessario per il bene del figlio, mantiene l’autorità parentale esclusiva della madre o la trasferisce al padre (art. 298b cpv. 2 CC). L’Autorità di protezione non è vincolata dalla richiesta della parte che l’ha adita; qualora si discosti dalla regola dell’autorità parentale congiunta, vanno addotti motivi sufficienti. Se non vi sono motivi qualificati va pronunciata l’autorità parentale congiunta. Il principio che deve guidare la decisione dell’autorità è sempre il bene del figlio. Questo criterio è tuttavia notevolmente limitato.\nL’Autorità parentale (congiunta) può essere rifiutata a un genitore quanto l’autorità di protezione avrebbe altrimenti modo di revocargliela di nuovo immediatamente. Il criterio che l’autorità di protezione deve seguire nel decidere corrisponde ora a quello dell’art. 311 CC, secondo cui la privazione dell’autorità parentale è giustificata in primo luogo da inesperienza, malattia, infermità e assenza (cpv. 1) e in secondo luogo dal fatto che i genitori non si sono curati seriamente del figlio (FF pag. 8051). Alle costellazioni di cui all’art. 311 CC si aggiungono anche “l’incapacità di cooperare qualificata” dei genitori e il manifesto abuso di diritto (cfr. COPMA, op. cit., n. 3.3.3; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5a ed., n. 510 pag. 342 segg.).\nLa legge rinuncia ad una definizione legale dell’autorità parentale. Giusta l’art. 301 CC l’autorità parentale implica che i genitori, sempre in considerazione del bene del figlio, ne dirigano la cura e l’educazione e prendano le decisioni necessarie, tenendo presente la sua capacità (cfr. art. 301-304 CC e 318 CC).\nAi sensi del nuovo art. 301a CC l’autorità parentale include anche il diritto di determinare il luogo di dimora del figlio. Il cpv. 2 dispone che se i genitori esercitano congiuntamente l’autorità parentale, un genitore può modificare il luogo di dimora del figlio soltanto con il consenso dell’altro oppure per decisione del giudice o dell’autorità di protezione qualora: a. il luogo di dimora si trovi all’estero o b. la modifica del luogo di dimora abbia ripercussioni rilevanti sull’esercizio dell’autorità parentale da parte dell’altro genitore o sulle relazioni personali.\n6. Nel caso concreto, con decisione cautelare, l’Autorità di protezione ha accolto l’istanza di CO 1 tendente all’attribuzione dell’autorità parentale congiunta, ma unicamente limitatamente al diritto di determinarne il luogo di dimora e in via cautelare. Con la decisione qui avversata, l’Autorità di prime cure non si è invece espressa né sull’esercizio dei diritti di visita, né sulla custodia di fatto e neppure sulle altre competenze contenute per legge nella nozione di autorità parentale. Di fatto l’autorità parentale (cura ed educazione, rappresentanza, amministrazione della sostanza: 301,302, 303, 304, 318 CC), come pure la custodia di fatto rimane in concreto attribuita esclusivamente, ad eccezione appunto della questione relativa alla determinazione del luogo di dimora.\nIn concreto, va innanzitutto ricordato che con il nuovo diritto è stabilito il principio dell’autorità parentale congiunta a prescindere dallo stato civile dei genitori.\nLa decisione dell’Autorità di prime cure di conferire cautelativamente (“per la durata della procedura”) l’autorità parentale congiunta limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora, ritenuto che la madre aveva in un primo momento manifestato l’intenzione di trasferirsi all’estero, resiste alle critiche della stessa. Il bene della bambina, determinante ai fini del giudizio, è in tal modo tutelato.\nLe critiche di RE 1, quanto alle accuse di presunti abusi ed alla “minaccia del bene” di PI 1 cadono nel vuoto nella misura in cui la risoluzione cautelare in esame non si esprime né sui diritti di visita padre-figlia, né sulla custodia di fatto ed in ogni caso non conferisce l’autorità parentale congiuntamente ai genitori nel suo insieme.\nIrrilevante ai fini del presente giudizio il fatto che la decisione del __________ relativa all’esercizio dei diritti di visita non fosse ancora cresciuta in giudicato, come pure la circostanza secondo cui in un secondo momento RE 1 abbia confermato di non essere più intenzionata a trasferire il proprio domicilio all’estero.\nRitenuto che l’onere della prova spetta, nel caso concreto, alla madre, dagli atti non emergono motivi sufficienti, a tutela del bene di PI 1, perché non debba essere concessa l’autorità parentale congiunta (la regola secondo il nuovo diritto) limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora (ai sensi dell’art. 301a CC).\nLa decisione dell’Autorità di protezione resiste alle critiche della reclamante, a cui spetta l’onere della prova.\nAnche la doglianza relativa alla violazione del diritto di essere sentito per la mancata audizione della minore è priva di consistenza, se si considera che al momento in cui è stata emanata la decisione di prima sede essa non aveva ancora compiuto i sei anni di età (cfr. DTF 131 III 553). L'Autorità di protezione prima di confermare la decisione nel merito provvederà, se del caso, all'audizione di PI 1."}