{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2015-04-01", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2014-117_2015-04-01.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=119197&nX40_KEY=4921730&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "17812039b13bd1ee838faf4357c489af"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2014.117"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 01.04.2015 9.2014.117"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Decisione cautelare. 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Dalla relazione tra RE 1 e CO 1 è nata, l’ 2008, PI 1. I genitori hanno interrotto la relazione prima della nascita della bambina.\nIl 23 ottobre 2008 - 3 novembre 2008 i genitori, hanno sottoscritto una convenzione relativa all’obbligo di mantenimento e al diritto alle relazioni personali.\nIl 16 settembre 2009 l’Autorità di protezione di __________, competente all’epoca, ha istituito una curatela (308 cpv. 2 CC) a favore di PI 1 (per la regolamentazione dei diritti di visita). Quale curatore è stato nominato __________. Tale misura è stata confermata con decisione del __________ del 30 giugno 2012.\nCon lettera del 12 luglio 2013 il __________ ha confermato il trasferimento del domicilio di PI 1 e della madre a __________ e formulato all’Autorità di protezione la richiesta di assunzione della curatela a favore della piccola PI 1. Tale accordo è stato concesso dall’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) il 13 settembre 2013. Con seguente decisione del 25 settembre 2013 il __________ ha confermato il trasferimento della misura.\nB. Nel corso dell’udienza del 9 ottobre 2013 dinanzi all’Autorità di protezione (alla quale era presente solo il padre di PI 1) CO 1 ha comunicato di non vedere la figlia da aprile, indicando di avere il timore che RE 1 si trasferisca all’estero, ostacolando in tal modo il proprio diritto alle relazioni personali.\nNel frattempo con scritto del 7 ottobre 2013, giunto all’Autorità il 9 ottobre, RE 1 ha chiesto che i precedenti accordi relativi ai diritti di visita del padre vengano rivisti. A mente della madre la bambina avrebbe a più riprese espresso la propria contrarietà ad incontrare il padre. CO 1 avrebbe un atteggiamento aggressivo con la piccola.\nIl 23 ottobre 2013 l’Autorità di protezione ha sentito anche RE 1, che ha ribadito che l’esercizio dei diritti di visita padre-figlia è ostacolato dalla “situazione di tensione”.\nCon scritto del 6 novembre 2013 RE 1 ha postulato l’annullamento della curatela educativa in favore della figlia, ribadendo la totale indifferenza della bambina verso il padre. L’istanza di revoca della curatela educativa è stata trasmessa, il 20 novembre 2013 dall’Autorità di protezione al __________ per evasione.\nCon istanza del 28 febbraio 2014 RE 1 ha postulato all’Autorità di protezione la temporanea sospensione dei diritti di visita, giustificato da un “serio e duraturo pericolo per la bambina”. A mente della madre, che postula una valutazione da parte di un esperto (“indagine conoscitiva”), il padre avrebbe un comportamento inappropriato con la figlia. PI 1 continuerebbe a manifestare rifiuto nei confronti del padre.\nMediante istanza del 1° luglio 2014 CO 1 ha postulato all’Autorità di protezione, già in via supercautelare e con effetto immediato, l’istituzione di misure a protezione di PI 1, in particolare per impedire a RE 1 di trasferirsi all’estero con la piccola. La volontà di trasferirsi in __________ sarebbe stata espressa dalla madre stessa.\nCon risoluzione del 2 luglio 2014 l’Autorità di protezione ha respinto l’istanza supercautelare, e convocato i genitori di PI 1 ad un udienza fissata per l’11 luglio seguente.\nCon istanza del 2 luglio 2014 CO 1 ha postulato l’attribuzione dell’autorità parentale congiunta sulla figlia (art. 298b CC) nonché una nuova regolamentazione dei diritti di visita.\nCon scritto del 7 luglio 2014 RE 1 ha informato l’Autorità di protezione che non intende recarsi in __________ fintanto che la situazione non sarà definita. Con ulteriore scritto dell’8 luglio 2014 RE 1 si è espressa negativamente sulla richiesta del padre di attribuzione dell'autorità parentale congiunta. Ha chiesto la sospensione di tale procedura, nell’attesa che il __________ decida sulla sua richiesta di sospensione delle relazioni personali (RE 1 e ha manifestato l’intenzione di impugnare la decisione del 16 giugno 2014 del __________, che ha respinto la richiesta di sospensione dei diritti di visita, non sarebbe ancora cresciuta in giudicato).\nC. Con decisione cautelare del 10 luglio 2014 l’Autorità di protezione, richiamati gli art. 296 cpv. 1 e 2 e 301a cpv. 1 CC, ha “conferito a RE 1 e a CO 1 l’autorità parentale congiunta su PI 1 limitatamente al diritto di determinare il luogo di dimora”.\nL’Autorità di protezione ha tolto ad un eventuale reclamo l’effetto sospensivo, convocando i genitori per l’udienza del 9 settembre 2014.\nD. Mediante reclamo del 24 luglio 2014 RE 1 ha impugnato la predetta decisione, chiedendo l’annullamento dell’attribuzione congiunta dall’autorità parentale (limitata al diritto di determinare il luogo di dimora). L’insorgente formula inoltre istanza di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.\nCon decisione del 7 agosto 2014 questa Camera ha respinto la richiesta di RE 1 di restituzione dell’effetto sospensivo.\nE. Con osservazioni del 29 luglio 2014 CO 1 si è opposto al reclamo, postulando la piena conferma della decisione menzionata. L’Autorità di protezione dal canto suo non ha presentato osservazioni al gravame."}